[A] Sulla contrarietà al principio di buona fede ex art. 1375 c.c. della condotta con cui la stazione appaltante, dopo aver invitato l’appaltatore a comunicarle il recesso dal contratto d’appalto pubblico per cause di forza maggiore prospettando la non applicazione di penali, ricevuta la predetta comunicazione risolva unilateralmente il contratto per inadempimento. [B] Sulla (im)possibilità di risolvere il contratto d’appalto pubblico per eccessiva onerosità sopravvenuta in mancanza di collaborazione tra le parti volta all’adozione di varianti in corso d’opera nella vigenza del d.lgs. 50/2016.
SENTENZA N. ****
[A] Lo stesso Comune aveva, in modo chiaro ed inequivocabile, invitato l’attrice a comunicare tale recesso - ciò che è poi avvenuto pochi giorni dopo l’invito di cui sopra - facendo presente che, in tale caso, “potrà essere omessa l’applicazione di penali ...”. L’art. 1375 c.c. dispone che il contratto deve esser...